LEGGE 4 aprile 1912, n. 313
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 70.000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte, da tenersi nella città di Venezia nel 1912. La suddetta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1911-912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1912. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO - CREDARO. Visto, il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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