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LEGGE 16 maggio 1912, n. 436

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).