LEGGE 19 maggio 1912, n. 460
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine previsto dalla legge 18 luglio 1911, numero 766, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare, è fissato al 31 marzo 1913. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Leonardi - Cattolica. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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