LEGGE 19 maggio 1912, n. 482
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata rassegnazione straordinaria di lire 1.700.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, per far fronte alle spese relative ai servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Tedesco - Leonardi-Cattolica. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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