LEGGE 23 maggio 1912, n. 483
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 74 «Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di prima classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)» dello stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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