← Current text · History

LEGGE 26 maggio 1912, n. 500

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).