LEGGE 23 maggio 1912, n. 512
Art. 1
È convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912, il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.
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