LEGGE 23 maggio 1912, n. 513
Art. 1
È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 5 giugno 1911, per il riscatto della ferrovia Livorno-Vada, concessa con la convenzione in data 4 settembre 1904, approvata con R. decreto 8 settembre 1904, n. 566. In pendenza della liquidazione dell'indennità di riscatto, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere, a titolo di provvisionale sull'indennità stessa e salvo conguaglio, a favore della provincia di Livorno concessionaria, e, per essa, della ditta Saverio Parisi subconcessionaria, le somme di cui all'art. 7 ed al primo comma dell'art. 8 dell'atto di concessione della ferrovia, nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli articoli 7 e 9 (1° comma) della convenzione medesima.
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