LEGGE 13 giugno 1912, n. 555

Type Legge
Publication 1912-06-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

È cittadino per nascita: 1° il figlio di padre cittadino; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; 3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.