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LEGGE 16 maggio 1912, n. 559

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzato lo stanziamento della somma di lire diecimila (10.000) per tre esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio per il Ministero dell'istruzione pubblica con la denominazione: «Spese di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso della R. Accademia di belle arti di Milano dalla Società per le belle arti ed esposizione permanente in quella città». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco - Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.