LEGGE 6 giugno 1912, n. 568
Art. 1
Gli aumenti sessennali di stipendio stati concessi o che si concederanno ai funzionari od agli agenti subalterni delle Amministrazioni civili dello Stato, non sono da computarsi in accrescimento del posteriore maggiore stipendio ottenuto in conseguenza di promozione, di mutazione di organici o di qualsiasi miglioramento economico, ma restano assorbiti dal maggior stipendio stesso. Nel caso però che questo sia inferiore al complesso di quanto i detti funzionari ed agenti percepivano antecedentemente fra stipendio ed aumento per compiuto sessennio, la relativa differenza deve essere conservata a titolo di assegno sessennale.
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