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LEGGE 13 giugno 1912, n. 570

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Sono convertiti in legge i Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911, e 15 febbraio 1912, nn. 1296, 1365 e 69, coi quali la tassa straordinaria che gli Istituti di emissione debbono pagare nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, è stata ridotta all'aliquota del saggio ufficiale dello sconto per il periodo dal 1° ottobre 1911 al 31 maggio 1912.