LEGGE 16 giugno 1912, n. 582

Type Legge
Publication 1912-06-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 12 della legge 3 marzo 1912, n. 134, è sostituito il seguente: «Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge. «Il detto regolamento conterrà altresì: «a) le norme per la nomina e le promozioni del personale in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e in conformità della legge 2 giugno 1910, n. 277; «b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennità da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale, e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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