LEGGE 16 giugno 1912, n. 583
Art. 1
Il Governo del Re ha autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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