LEGGE 16 giugno 1912, n. 585
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono sospese le elezioni comunali e provinciali, che, a norma dell'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, ovvero in dipendenza dei mutamenti di rappresentanza di cui all'art. 269 della stessa legge, dovrebbero aver luogo nel corrente anno 1912 nonchè la scadenza dalla rispettiva carica dei sindaci, delle Giunte comunali, dei presidenti e membri delle Deputazioni provinciali e delle Commissioni, di cui all'art. 268 della stessa legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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