Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti.