LEGGE 20 giugno 1912, n. 605
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge. È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.