LEGGE 16 giugno 1912, n. 606
Art. 1
Sono estese agli ufficiali della R. marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, riguardanti il matrimonio degli ufficiali del R. esercito.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.