LEGGE 16 giugno 1912, n. 612
Art. 1
Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale. Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte in cui più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.
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