LEGGE 16 giugno 1912, n. 620
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a istituire l'insegnamento dell'arabo in alcune scuole tecniche delle città che abbiano un maggiore interesse allo studio di quella lingua. La spesa graverà sull'art. 81 del bilancio del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e non sarà superiore alla somma annua di L. 40.000. Le condizioni per la istituzione dei posti di ruolo e a misura degli stipendi e delle retribuzioni saranno fissate in apposito regolamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco-Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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