LEGGE 23 giugno 1912, n. 621
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, è modificato come segue: La città di Torino è autorizzata a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel Comune chiuso, tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale della città stessa il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della presente legge, il piano edilizio mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale ai sensi del precedente art. 9. Le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio sono dichiarate di pubblica utilità. Nella determinazione dell'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Torino per l'allargamento della cinta daziaria, a norma degli articoli 87 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sarà tenuto conto del disposto dell'art. 88, n. 1, della legge stessa detraendo dall'aumento summentovato il residuo abbuono di canone spettante al detto Comune in dipendenza della contestazione ivi considerata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Sacchi - Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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