LEGGE 23 giugno 1912, n. 622
Art. 1
A partire dall'esercizio 1912-913 le spese delle pensioni ordinarie e quelle delle indennità per una sola volta in luogo di pensioni verranno inscritte soltanto negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri. Le spese delle pensioni straordinarie continueranno ad essere stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro. Alle variazioni che, in conseguenza di quanto precede, occorrerà introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio 1912-913, sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro. Con decreto del ministro del tesoro sarà altresì provveduto a trasportare negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri i residui passivi che dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912 risulteranno inscritti nel bilancio del tesoro per spese di pensioni ordinarie e d'indennità per una sola volta in luogo di pensione. Sono abrogati, a far tempo dall'esercizio 1912-913, l'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, e l'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 474.
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