LEGGE 23 giugno 1912, n. 626
Art. 1
Agli stanziamenti straordinari stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630, è portato l'aumento di 15.000.000 di lire da inscriversi mediante decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.