Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.