LEGGE 23 giugno 1912, n. 637
Art. 1
La legge 21 marzo 1907, n. 140, è abrogata. Il ruolo organico del personale civile insegnante della R. Accademia navale stabilito dalla tabella A annessa alla legge suddetta, è modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.
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