LEGGE 27 giugno 1912, n. 639
Art. 1
Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al Demanio o all'Amministrazione del fondo pel culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate dalla presente legge, ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo. Le annualità arretrate o le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa aver diritto l'Economato dei benefici vacanti di Sicilia, sono condonate. Tutte le partite prenotate a debito, sia per spese, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizi seguiti finora, e quelle relative a tutti gli altri, crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.
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