LEGGE 27 giugno 1912, n. 640
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire centoventiduemilaquattrocentocinquantanove e centesimi settantasei (L. 122.459,76) pei lavori di demolizione ed adattamento dell'ex-convento di Santa Caterina in Catanzaro ad uso degli Uffici finanziari ed altri Uffici governativi, in aumento ai fondi autorizzati con legge 8 luglio 1903, n. 322. La detta assegnazione sarà inscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Facta - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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