LEGGE 23 giugno 1912, n. 645

Type Legge
Publication 1912-06-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. A partire dall'esercizio 1912-913 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge, promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco - Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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