LEGGE 30 giugno 1912, n. 652
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1.000.000, da inscriversi al capitolo n. 126: «Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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