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LEGGE 30 giugno 1912, n. 656

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il governo del Re è autorizzato: a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A); b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B). È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12, comma secondo, della legge 24 maggio 1903, n. 205, di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale, con suo decreto, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.