LEGGE 23 giugno 1912, n. 659

Type Legge
Publication 1912-06-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È data facoltà al Governo del Re di accordare all'impresa di navigazione sul Lago Maggiore una sovvenzione annua fino a L. 45.000 a partire dal 1° luglio 1912, per maggiori servizi pubblici di trasporto sulla sponda lombarda fra Laveno e Sesto Calende, con traversata ad Arona ed altra da precisare, e di stabilire, dalla data medesima, pe la navigazione con trazione meccanica, in servizio pubblico, in corrispondenza con le ferrovie, da costituirsi sul Lago d'Orta, una sovvenzione annua fino a L. 20.000, in base a regolari da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco - Sacchi. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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