Art. 1
I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, i caporali e soldati di qualsiasi arma o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che edempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il riassoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.