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LEGGE 27 giugno 1912, n. 660

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, i caporali e soldati di qualsiasi arma o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che edempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il riassoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.