LEGGE 30 giugno 1912, n. 665
Art. 1
Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste al n. 1 dell'art. 1 della legge elettorale politica (Testo unico 28 marzo 1895, n. 83): 1° coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età; 2° coloro, che abbiano prestato servizio effettivo nel R. esercito, nel corpo R. equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del R. esercito, vincolati alla ferma biennale, e i militari del corpo R. equipaggi, vincolati alla ferma normale di leva. Il n. 5° dell'art. 2 ed il penultimo comma dell'art. 19 della legge anzidetta sono abrogati. Hanno diritto di essere inscritti anche coloro, che compiono il trentesimo anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista. Il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 17 della legge per coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, hanno diritto di essere inscritti, è prorogato al 31 maggio.
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