LEGGE 30 giugno 1912, n. 666

Type Legge
Publication 1912-06-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

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