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LEGGE 2 luglio 1912, n. 669

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 9 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie è cosi modificato: Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel precedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio nelle cancellerie e segreterie. I posti di cancelliere di tribunale e Corte d'appello, di segretario di R. procura e di procura generale e quelli di cancelliere di pretura nelle sedi di tribunale o Corte d'appello non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte della Commissione». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.