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LEGGE 2 luglio 1912, n. 670

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre. L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avrà luogo nella prima udienza successiva al giorno 5 di novembre. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.