LEGGE 27 giugno 1912, n. 677
Art. 1
La vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli istituti di istruzione e di educazione privati è affidata a 37 ispettori i quali hanno lo stipendio stabilito dalla tabella A col diritto all'aumento sessennale del decimo secondo le norme in vigore e di essi 12 sono assegnati all'Ispettorato centrale e hanno anche le funzioni di ispettori del circolo di Roma e degli altri 25 ne sono assegnati cinque ad ognuno degli altri circoli. Le sedi e le circoscrizioni dei vari circoli sono quelle indicate nella tabella B. Con decreto Ministeriale è assegnata a ciascun circolo una somma annua per le indennità di ispezione. Rimane in facoltà del ministro di disporre ispezioni straordinarie od inchieste affidandole a persona di sua fiducia.
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