Art. 1
Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598, sono aboliti. Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno.