LEGGE 16 giugno 1912, n. 687
Art. 1
Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, potrà conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti. Tale incarico potrà essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione. A comporre questi uffici potrà essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichità e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio. Ai capi onorari di questi uffici verrà dato il titolo di conservatori.
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