LEGGE 30 giugno 1912, n. 689
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le somme che il Governo del Re riceverà dal Comitato centrale «per la flotta area d'Italia» incaricato di raccogliere offerte da cittadini e corpi morali per lo incremento della flotta aerea, saranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, ed inscritte, con decreto del ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Per la erogazione delle dette somme saranno osservate le norme date col R. decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, sanzionato con legge 4 aprile 1912, n. 306, dando, per quanto è possibile, preferenza all'industria nazionale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Spingardi - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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