LEGGE 27 giugno 1912, n. 704
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata, in aggiunta alle spese effettive consolidate del Ministero della marina la maggiore assegnazione di L. 73.000 da inscriversi al capitolo 75 «Paghe, indennità, soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio dei Regi arsenali», dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, e di L. 159.600 per l'esercizio 1912-913 e seguenti, onde far fronte alle maggiori spese derivanti dai miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri colla regge 6 luglio 1911, n. 690, ed altre Precedenti. La maggiore assegnazione relativa all'esercizio 1912-1913 sarà inscritta nel bilancio dello stesso esercizio con decreto del ministro del tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Leonardi-Cattolica - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
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