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LEGGE 27 giugno 1912, n. 705

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 90.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913, per le spese di costruzione e di arredamento dell'edificio ad uso di sede del R. Consolato in Porto Said, e per la estinzione del residuo del debito originato dalla costruzione dell'edificio della cancelleria del Consolato nella stessa città.