Art. 1
Il trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, assunti in servizio posteriormente al 15 luglio 1906, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b dell'art. 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalla legge 15 luglio 1906, n. 360, sarà regolato dal medesimo testo unico, fino a tanto che non si sarà provveduto all'iscrizione degli operai medesimi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, a mente dell'art. 4 dell'anzidetta legge, n. 360 del 1906. Le disposizioni del citato testo unico saranno altresì applicate alle famiglie degli operai che si trovino nelle condizioni sovraindicate.