LEGGE 2 luglio 1912, n. 711
Art. 1
Il Governo è autorizzato a provvedere entro gli esercizi 1912-913 e 1913-914 con i fondi assegnati dalla legge 22 dicembre 1905, n. 614 e dalla legge 24 marzo 1907, n. 111 (articoli 3 e 4), alle nuove costruzioni ed agli acquisti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in aggiunta ai lavori ed alle provviste considerate nelle leggi suddette. I fondi che rimarranno disponibili saranno impiegati per completare l'assetto di tutte indistintamente le linee dell'Amministrazione dei telegrafi, comprese quelle esistenti negli abitati. Le indennità al personale superiore ed agli agenti di manutenzione graveranno sui rispettivi capitoli del bilancio ordinario.
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