LEGGE 30 giugno 1912, n. 729
Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 4.000.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1912-913 in aggiunta alla somma di L. 2.000.000 già approvata per lo stesso titolo con legge n. 506, del 15 luglio 1907. Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà: a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1913; b) all'impianto di nuove centrali e alla costruzione di canalizzazioni nelle reti maggiori. Sarà pure inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.
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