LEGGE 30 giugno 1912, n. 730
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con i fondi assegnati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, e dalla legge n. 505 del 17 luglio 1910, ed entro l'esercizio 1912-913, alla costruzione delle linee indicate nella tabella allegata alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Calissano - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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