Art. 1
Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l'Istituto musicale di Firenze; per il liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge. È istituita una Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, composta di dieci consiglieri oltre due supplenti. La Commissione permanente è ripartita in due sezioni, la prima per la musica, la seconda per l'arte drammatica. Ciascuna sezione è composta di cinque consiglieri e di un supplente, nominati dal ministro.