LEGGE 30 giugno 1912, n. 739
Art. 1
Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guide di rotaie sulle strade ordinarie, sono soggetti, per quanto concerne la circolazione, alle disposizioni della presente legge e del regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
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