Art. 1
Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati è concessa, nel periodo dal 1° luglio 1912-al 30 giugno 1913, una indennità di disagiata residenza nella misura che segue: a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un quarto della indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di L. 80 nè minore di L. 24; b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite alla data della presente legge, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, L. 24 mensili.