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History
LEGGE 6 luglio 1912, n. 745
Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1
Art. 2-bis. - Il periodo di navigazione compiuto da tutti gli individui degli equipaggi dei piroscafi mercantili requisiti e designati in virtù di Regi decreti come facenti parte del naviglio da guerra, sarà considerato come interamente valido nei rapporti con la Cassa e il fondo invalidi della marina mercantile e la corrispondente contribuzione sarà posta a carico del bilancio della marina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Leonardi-Cattolica - Spingardi. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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